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I postulati del sistema di bilancio

Aprile 2009

 

di Giancarlo Verde
   Direttore centrale della Finanza locale del Ministero dell’interno - Vice Presidente dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali

La redazione di principi contabili sia generali, definiti postulati contabili, che applicati, quando riferiti a singoli istituti definiti nell’ordinamento, rappresenta il compito più significativo in capo all’Osservatorio, che viene svolto in linea con il quadro legislativo vigente, e, naturalmente, con la Costituzione modificata, in quanto i principi contabili (e certo non potrebbe essere diversamente), svolgono l’esclusiva funzione di chiarire l’esatta portata delle vigenti disposizioni di settore. I loro contenuti, nello stesso tempo, presentano la flessibilità utile a subire ogni necessaria integrazione a seguito di modifiche ed aggiornamenti legislativi. In buona sostanza i postulati costituiscono le regole di carattere generale cui tutto il sistema di bilancio si orienta e si attiene, mentre i principi applicati, indirizzano verso adempimenti ed attività coerenti con l’alveo disegnato dai postulati.

L’attenzione sugli enti locali in quest’ultimo periodo è ai massimi livelli, sia per i noti problemi di controllo della spesa pubblica e di riassetto istituzionale che vedono il pieno coinvolgimento proprio di province e comuni, rilevanti centro di spesa pubblica, ma anche nella loro veste di principali soggetti pubblici chiamati in causa nell’assicurare servizi ai cittadini i quali, peraltro evidenziano un’accresciuta sensibilità verso una partecipazione più consapevole alle scelte adottate degli amministratori.
La produzione normativa è ampia e sufficientemente completa, ma le continue modifiche, rendono necessario un punto fermo interpretativo che, nei limiti consentiti, riempia anche alcune approssimazioni legislative o guidi nell’interpretazione di norme involute.

La funzione dei principi contabili va anche oltre il momento interpretativo e sconfina anche nel farsi carico di mettere in evidenza i collegamenti tra le norme dell’ordinamento finanziario e contabile e tutte le altre numerose disposizioni legislative che più o meno esplicitamente vanno con lo stesso ad incrociarsi.
Sicuramente le richiamate funzioni sono importanti, ma forse si rivela più significativa di tutte, quella di facilitare l’interpretazione univoca e quindi l’uniformità dei comportamenti contabili degli enti locali. Infatti, l’attuale periodo preclude a importanti riforme che suppongono l’esame e l’utilizzo dei dati degli enti locali che passa attraverso il raggiungimento dell’armonizzazione dei conti pubblici che, a sua volta, non può fare a meno che, all’interno delle varie compagini armonizzate, vengano utilizzati comportamenti contabili uniformi. In questa direzione l’apporto dei principi contabili, adeguatamente aggiornati costituisce strumento essenziale e foriero dei migliori risultati.

Nello specifico i postulati abbracciano tutto il sistema del bilancio. Essi in parte (dal n. 32 al n. 47) trovano tassativo richiamo nella normativa - quelli che la dottrina ha diffusamente nel tempo inquadrato e commentato compiutamente - mentre la restante parte sono stati desunti dall’ordinamento. Questi meritano, però la maggiore attenzione in quanto i primi non solo sono più evidenti nello sviluppo dei testi normativi, ma sono anche stati maggiormente metabolizzati per l’attenzione dottrinale e giurisprudenziale ricevuta. I secondi sono invece il frutto di elaborazioni giuridiche più recenti e quindi meno immediati, ma hanno il pregio di concorrere al pieno raggiungimento delle finalità che l’applicazione dei principi si propongono, che sopra sono stati richiamati.
I postulati, per la loro valenza generale, costituiscono, opportunamente, anche un perno del bilancio sociale e del bilancio consolidato per il quale si registra l’assenza di uno specifico tessuto normativo di riferimento. Ciò risulta particolarmente importante in quanto questi due documenti contabili, definibili di secondo livello, rispetto a quelli da cui traggono origine, potrebbero perdere di tutta la loro significatività se nella loro stesura non venisse garantito il rispetto di procedure corrette ed uniformi, i cui contenuti espliciti non è dato ritrovare nelle norme in vigore.

Infatti, specie nel caso del bilancio sociale, vista la sua funzione primaria, consistente nell’accentuare la leggibilità e comprensibilità di situazioni gestionali e contabili ed aumentare la platea dei cittadini in grado di apprezzarne i contenuti, oltre che valutarli criticamente, il rispetto dei postulati garantisce una qualità informativa ed una paragonabilità dei contenuti che riveste un’imprescindibile condizione per il raggiungimento delle sue finalità. Infatti, la fruttuosa leggibilità di dati di bilancio come indici di produttività economica, finanziaria e sociale permette la verifica della funzionalità dell’azione amministrativa e del grado di realizzazione delle attività programmate, nonché quello di conseguimento degli obiettivi, legata all’osservanza di corretti principi contabili che, in assenza di specifiche disposizioni normative, hanno trovato espressione proprio nei principi contabili emanati dall’Osservatorio.

Ugualmente per il bilancio consolidato, i principi contabili svolgono quell’essenziale ruolo di stimolo ad una completa ricostruzione e rappresentazione dei flussi delle risorse degli enti compresi quelli ascrivibili ad altri soggetti giuridici, promanazione dell’ente, formalmente distinti, ma sostanzialmente coincidenti con esso e, nello stesso tempo, di guida verso modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero alla valutazione unitaria e contestualizzata.