Con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell’introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento.
In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito ( o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.
Conseguentemente, dal 2011, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale, Valle d’Aosta, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, nonché per tutte le province, l’ordinamento di finanza locale è lo stesso applicato nell’anno 2010, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla legge, n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già “contributi sviluppo investimenti”, ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119 comma 5 della Costituzione (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.
I due decreti, in data 21 giugno 2011, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 7 ed 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, consultabili sul sito della finanza locale (dec7-11 e dec8-11), hanno concretamente dato applicazione alle richiamate disposizioni.
L’operazione è stata finanziariamente neutrale per i Comuni nel loro insieme, in quanto sono stati conservati trasferimenti erariali non fiscalizzati per € 610.568.756,46 , mentre sono stati ridotti trasferimenti erariali per € 11.264.914.591,29 , a fronte dei quali sono state attribuite risorse da federalismo fiscale municipale (per compartecipazione IVA e fondo sperimentale di equilibrio), di pari importo. Pertanto le risorse derivanti dai soppressi trasferimenti erariali ( consultabili nell’elenco ufficiale COPAFF approvato il 19 maggio 2011 http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/ ) hanno alimentato le risorse per le nuove attribuzioni.
La prima attribuzione a titolo di compartecipazione all’IVA è stata determinata in relazione alla base imponibile regionale pro-capite. L’assegnazione a titolo di fondo sperimentale di equilibrio è stata invece disposta con le modalità contenute nel decreto interministeriale 21 giugno 2011, al quale si è giunti, unitamente all’associazione rappresentativa dei comuni, dopo un lungo e complesso lavoro in sede tecnica ed un attento confronto in sede politica.
I criteri adottati hanno pienamente risposto alle previsioni normative ed hanno condotto al seguente risultato:
Per quanto riguarda le modalità di applicazione di tali criteri, i comuni che vorranno valutare la situazione delle assegnazioni riconosciute nel 2011, comparandola con le spettanze attribuite nel 2010, al fine di una corretta comprensione dell’operazione dovranno tenere conto che alcuni trasferimenti del 2010 non erano permanenti e che diverse diposizioni legislative hanno inciso negativamente sulle risorse disponibili per il 2011.
Per facilitare detta valutazione si suggerisce di consultare le tabelle appositamente predisposte che riportano per ogni comune il dato sintetico dei trasferimenti 2010 e delle assegnazioni 2011 ed un prospetto analitico che riporta le singole voci che determinano il valore differenziale.